L’Italia incapace di proteggere le vittime della violenza domestica: TALPIS contro Italia CEDU 2 marzo 2017

VIOLENZA DOMESTICA E VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI POSITIVI DI PROTEZIONE DA PARTE DELLO STATO:  l’Italia incapace di proteggere le vittime della violenza domestica sentenza della Corte Europea TALPIS contro Italia del 2 marzo 2017

La triste storia dell’ennesima violenza domestica, culminata nell’omicidio del figlio da parte del coniuge che, aduso all’alcol ha maltrattato e tentato di uccidere anche la moglie, è stata portata all’esame del Giudice internazionale di Strasburgo , competente a giudicare sulla violazione da parte dello Stato dei diritti fondamentali dell’uomo .

A chiamare in causa   l’Italia è stata una cittadina rumena che ha denunciato in più riprese il proprio coniuge per maltrattamenti e minacce, tanto da costringerla anche a chiedere e trovare ospitalità presso un centro antiviolenza.

In assenza di misure di protezione da parte dello Stato, la ricorrente fu vittima di ulteriori gravissimi atti di molestie, minacce, agressioni, pressioni psicologiche e venne indotta a modificare le iniziali accuse verso il proprio coniuge, cosicché il reato di maltrattamenti familiari e minacce venne archiviato, mentre le indagini proseguirono solo per lesioni aggravate .

E proprio a seguito della notifica del decreto di citazione a giudizio presso il Giudice di Pace per quest’ultimo reato, il marito della vittima si recò, ancora una volta in stato di ebrezza, presso l’abitazione di quest’ultima che chiamò le Forze di Polizia .

Quando le Forze dell’Ordine arrivarono sul posto, trovarono la porta della stanza da letto scassata e bottiglie d’alcol sparse sul pavimento. Accompagnarono, quindi, il marito presso il pronto soccorso perché in evidente stato di ubriachezza.Dimesso la sera stessa, alle 2,25 della stessa notte questi fu fermato per un controllo di identità e sebbene manifestamente ubriaco, fu lasciato andare. Successivamente si recò a casa armato di un coltello da cucina di 12 cm con l’intenzione di aggredire la moglie. Il figlio, nel tentativo di difendere la madre, fu colpito per tre volte e morì a causa delle ferite;  essa stessa , mentre scappava, fu colpita più volte, ma si salvò.

Il marito della ricorrente fu condannato dal Giudice di Pace a un’ammenda di euro 2000,00 per lesioni aggravate e dal GUP alla pena dell’ergastolo per l’omicidio del figlio e il tentato omicidio della moglie, nonché per maltrattamenti familiari e porto abusivo di arma .

La sentenza della CEDU è di violazione dell’art. 2 (diritto alla vita) , dell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e dell’art. 14 (divieto di discriminazione).

La Corte, infatti,  ha rilevato che la ricorrente è stata vittima di violenze a più riprese da parte del proprio coniuge e che le Autorità interne competenti, sebbene a conoscenza dei fatti non hanno agito prontamente con le indagini penali e le misure di protezione, peraltro richieste dal Pubblico Ministero a seguito della denuncia penale dalla ricorrente.

Lo Stato italiano si è dimostrato incapace di reagire prontamente per scongiurare i gravi atti di violenza e l’inevitabile epilogo della morte del figlio della ricorrente, intervenuto a difesa della madre nel corso di uno dei tanti episodi di violenza domestica.

Di fatto, con la prolungata inerzia le Autorità nazionali hanno fatto venir meno l’effetto dissuasivo dell’impianto giuridico penale.

In questo caso la Corte Europea ha operato un’ estensione indiretta ed orizzontale dell’applicabilità della CEDU, poiché la violazione e la messa in pericolo dei diritti protetti dalla Convenzione derivano da un privato e non direttamente dallo Stato.

Le obbligazioni positive contenute nell’art. 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo implicano, infatti, l’obbligo dello Stato a dare risposte rapide e concrete alla esigenza di tutela effettiva di chi si trova in pericolo di vita o di grave attentato alla sua integrità psicofisica, specialmente se si tratta di persone vulnerabili, quali donne o bambini e ciò non solo quando l’atto o situazione lesiva è messa in essere direttamente da agenti dello Stato, ma anche quando essa è riconducibile a privati , allorchè le autorità pubbliche conoscono o devono conoscere, secondo un criterio di ragionevole prevedibilità, la situazione di pericolo o di danno.

La condanna della Corte Europea dell’Italia per violazione dell’art. 14 della Cedu, in particolare per discriminazione fondata sul sesso, basata sulle statistiche CEDAW offerte dalla ricorrente come prove – che evidenziano che le violenze domestiche interessano maggiormente le donne e che, nonostante le riforme, il numero delle donne assassinate per mano dei loro compagni è in aumento – pone un ulteriore e grave problema che certamente merita un’approfondita riflessione in sede interna da parte delle Autorità nazionali sul tema degli efficacia dissuasiva degli strumenti per combattere i femminicidi e di quelli di sostegno alle vittime delle violenze.

avv. Iolanda De Francesco

Foro di Lecce

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